IL RETTORE
  Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Urbino, approvato
con   regio   decreto   8   febbraio   1925,   n.   230,   modificato
successivamente;
  Veduto il testo unico 31 agosto 1933, n. 1592,  ed  in  particolare
l'art. 17;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652,  e  successive
modificazioni;
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Veduto  il  decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
  Veduta la legge 14 agosto 1982, n. 590;
  Veduto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Veduta la deliberazione espressa dal consiglio  della  facolta'  di
giurisprudenza in data 5 dicembre 1991;
  Vedute  le  delibere  del  senato  accademico  e  del  consiglio di
amministrazione dell'Universita' in data 20 dicembre 1991;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Presso l'Universita' degli studi di Urbino e' istituita la facolta'
di scienze politiche, con il corso di laurea  in  scienze  politiche,
attualmente funzionante presso la facolta' di giurisprudenza.
  La  facolta'  di  scienze politiche ha il compito di promuovere gli
studi, la ricerca e la didattica nel campo  della  teoria  e  scienza
della  politica  e  dei  sistemi  politici  interni  e internazionali
attraverso la conoscenza dei fenomeni di natura storica, giuridica ed
economico-sociale che tradizionalmente vi afferiscono.