IL RETTORE Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, modificato successivamente; Veduto il testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, ed in particolare l'art. 17; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Veduta la legge 14 agosto 1982, n. 590; Veduto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341; Veduta la deliberazione espressa dal consiglio della facolta' di giurisprudenza in data 5 dicembre 1991; Vedute le delibere del senato accademico e del consiglio di amministrazione dell'Universita' in data 20 dicembre 1991; Decreta: Art. 1. Presso l'Universita' degli studi di Urbino e' istituita la facolta' di scienze politiche, con il corso di laurea in scienze politiche, attualmente funzionante presso la facolta' di giurisprudenza. La facolta' di scienze politiche ha il compito di promuovere gli studi, la ricerca e la didattica nel campo della teoria e scienza della politica e dei sistemi politici interni e internazionali attraverso la conoscenza dei fenomeni di natura storica, giuridica ed economico-sociale che tradizionalmente vi afferiscono.